(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 1° aprile 2003)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
         nessuna richiesta di referendum e' stata presentata
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  Ai  fini  delle elezioni del consiglio provinciale da indirsi
nell'anno  2003  trovano  applicazione  le  norme  di  cui alla legge
regionale   8   agosto   1983,   n.   7,   e   successive  modifiche,
compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi.
    2.  Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico
collegio elettorale per l'elezione del consiglio provinciale.
    3.  Il numero dei consiglieri/delle consigliere provinciali e' di
trentacinque.
    4.  Gli  accertamenti  e  le  istruttorie  sulle incompatibilita'
previste   dalle  leggi  sono  di  competenza  della  commissione  di
convalida  del  consiglio  provinciale, che ne e' investita dal/dalla
presidente  del  consiglio  stesso.  La  commissione  di convalida e'
nominata dal/dalla presidente provinciale, sentiti/e/i le capigruppo,
entro  quindici  giorni  dalla prima seduta dispari di componenti non
superiore a sette.
    5.  Il  decreto  di indizione dei comizi elettorali e' pubblicato
nel    Bollettino    ufficiale    della    Regione   non   oltre   il
quarantacinquesimo  giorno  antecedente  quello della votazione ed e'
divulgato  tramite  il  sito  internet  della  provincia  autonoma di
Bolzano,  del  decreto  medesimo  e'  data  notizia  ai  comuni della
provincia via e-mail.
    6.  Entro  cinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
indizione  dei  comizi  elettorali e' costituito l'ufficio elettorale
centrale.
    7. L'ufficio elettorale centrale e' composto da un magistrato/una
magistrata  del tribunale di Bolzano, da un magistrato/una magistrata
del tribunale amministrativo regionale, sezione autonoma di Bolzano e
da  un  magistrato/una  magistrata  della  Corte  dei  conti, sezione
autonoma di Bolzano.
    8.   I/le   componenti   dell'ufficio  elettorale  centrale  sono
individuate/i  mediante  sorteggio  nell'ambito  di tre terne di nomi
designati  dai/dalle presidenti rispettivamente del tribunale e delle
predette   senzioni  autonome,  da  ciascuna  terna  il  direttore/la
direttrice  della ripartizione provinciale servizi centrali sorteggia
un/una  componente  effettivo/a  e  supplente dell'ufficio elettorale
centrale.  I/le  componenti cosi' individuata/i/e eleggono un proprio
presidente e vicepresidente una propria presidente e vicepresidente.
    9.  Le  funzioni  di  segreteria dell'ufficio elettorale centrale
sono svolte dalla ripartizione provinciale servizi centrali.
    10.  L'ufficio  elettorale  centrale  assume  altresi' ogni altra
iniziativa  utile  ad  un  proficuo  assolvimento  dei  suoi  compiti
improntando   il   proprio   operato  alla  massima  imparzialita'  e
trasparenza.
    11. Ai/alle componenti l'ufficio elettorale centrale competono le
indennita'  previste  dalla  legge  provinciale 19 marzo 1991, per le
commissioni a rilevanza esterna.
    12. I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano,
in  triplice  esemplare,  all'ufficio  elettorale  centrale presso la
ripartizione    provinciale   servizi   centrali,   non   prima   del
quarantaquattresimo   e   non   oltre   il   quarantatreesimo  giorno
antecedente  quello  delle  elezioni,  eccettuati  i giorni festivi e
prefestivi  e  comunque  durante l'orario di servizio, i contrassegni
con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali.
    13.  Le  liste  dei  candidati  delle  candidate  sono presentate
all'ufficio  elettorale  centrale  presso la ripartizione provinciale
servizi  centrali fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del
trentunesimo  giorno  antecedente quello delle elezioni, eccettuati i
giorni   festivi  e  prefestivi,  e  comunque  durante  l'orario  dei
servizio.
    14.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per la presentazione
delle liste dei partiti o dei raggruppamenti politici che nell'ultima
elezione   regionale   abbiano  presentato  candidature  con  proprio
contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio.
    15.  L'ufficio  elettorale  centrale,  entro il giorno successivo
alla  scadenza  del  termine  di  cui al comma 13, si pronuncia sulle
liste  di  candidati  candidate,  dando  comunicazione  immediata  ai
presentatori  alle  presentatrici  delle  liste,  dei candidati delle
candidate e delle liste ammessi/e.
    16.  Le  schede  e  i  bolli  delle  sezioni  sono  forniti dalla
ripartizione provinciale servizi centrali.
    17.  Per ciascuna sezione il sindaco/la sindaca nomina un ufficio
elettorale      composto     dal/dalla     presidente,     da     tre
scrutatori/scrutatrici, a scelta del/della presidente, uno/una assume
le  funzioni  di  vicepresidente,  e dal segretario dalla segretaria,
qualora  nella  circoscrizione  dell'ufficio elettorale di sezione si
trovino  ospedali  e  case  di  cura  con meno di centro posti letto,
l'ufficio  elettorale  e'  composto  dal/dalla presidente, da quattro
scrutatori/scrutatrici e da un segretario/una segretaria.
    18.  Gli  scrutatori/le scrutatrici e il segretario/la segretaria
dell'ufficio  elettorale  di  sezione sono scelti/e, con sorteggio da
effettuarsi  con  le modalita' di cui al comma 21, tra le persone che
abbiano assolto gli obblighi scolastici.
    19.  Il/la  presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  e'
scelto/a,  con  sorteggio  da  effettuarsi con le modalita' di cui al
comma 21, tra i soggetti che:
      a) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;
      b)  siano  in  possesso  di  titolo  di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore;
      c)  siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana  e  tedesca  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
      d)  siano  in  possesso, per i comuni ladini, dell'attestato di
conoscenza  della  lingua  ladina ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
      e) abbiano conoscenze informatiche di base.
    20.   Sono   esclusi/e   dalle   funzioni   di   presidente,   di
scrutatore/scrutatrice   e   di   segretario/segretaria   di  ufficio
elettorale:
      a) gli/le appartenenti a Forze armate in servizio;
      b) gli ufficiali sanitari e i medici/le mediche di base;
      c)  i  segretari/le  segretarie  comunali e i/le dipendenti dei
comuni,  addetti/e  o  comandanti/e  a  prestare  servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
      d)   i  candidati/le  candidate  alle  elezioni  del  consiglio
provinciale.
    21.  Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti le
elezioni,  l'ufficiale  elettorale, in seduta pubblica, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune,
alla  presenza  dei delle rappresentanti di lista della prima sezione
del comune, se designati/e, procede:
      a)  al  sorteggio,  per  ogni  sezione  elettorale  del comune,
del/della   presidente,   del   segretario/della   segretaria   e  do
scrutatori/scrutatrici in numero pari a quello occorrente;
      b)  alla  formazione,  per  sorteggio,  di  una  graduatoria di
nominativi     di     presidenti,     di    segretari/segretarie    e
scrutatori/scrutatrici per sostituire, secondo l'ordine sorteggiate a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
    22.  Qualora  il  numero  dei nominativi sorteggiati ai sensi del
comma  21  non  sia  sufficiente,  l'ufficiale  elettorale  procede a
ulteriore   sorteggio   fra  gli  iscritti/le  iscritte  nelle  liste
elettorali del comune stesso.
    23.   Ai   sorteggiati/alle  sorteggiate  il  sindaco/la  sindaca
notifica,  nel  piu'  breve  tempo  e  al  piu'  tardi  non  oltre il
quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina.
    24.  L'eventuale  grave  impedimento ad assolvere l'incarico deve
essere  comunicato,  entro  48  ore  dalla  notifica della nomina, al
sindaco/alla  sindaca  che  provvede  a  sostituire  gli  impediti/le
impedite  con  gli  elettori ricompresi/le elettrici ricomprese nella
graduatoria  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  21; la nomina e'
notiticata  agli  interessati/alle  interessate  non  oltre  il terzo
giorno precedente le elezioni.
    25.  Il  trattamento  economico  dei/delle  componenti  l'ufficio
elettorale e' pari a quello previsto per le elezioni della Camera dei
deputati.
    26.  Del  nominativo  dei/delle  militari  delle  Forze  armate e
degli/delle appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio
dello  Stato,  nonche' degli/delle appartenenti alla polizia di Stato
ammessi/e  a  votare  ai  sensi  dell'Art. 41 della legge regionale 8
agosto  1983,  n.  7,  e successive modifiche, e' presa nota in calce
alle liste elettorali di sezione.
    27.  Il/la  presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione, al
termine  delle  operazioni  di  scrutinio,  dichiara  e verbalizza il
risultato e provvede quindi a:
      a)  formare  il  plico  n.  1 contenente le liste elettorali di
sezione,   il   verbale,   la   tabella   di   scrutinio,  le  schede
corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le bianche, le schede
concernenti  voti  di lista o di preferenza nulli o contestati, siano
essi  stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate,
le  schede  ritirate dall'elettore/dall'elettrice allontanato/a dalla
cabina  o  rifiutatosi/rifiutatasi  di  entrarvi,  nonche' i restanti
documenti  relativi  a  proteste  e  reclami  presentati  durante  lo
svolgimento  delle  operazioni,  gli  atti  di designazione dei/delle
rappresentanti  di  lista,  le  sentenze  della  Corte di appello, le
attestazioni  del  sindaco/della  sindaca  di cui all'Art. 32-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223,
successive modifiche, e i certificati medici;
      b)  sigillare  il  plico n. 1 con il bollo dell'ufficio, con la
firma  propria  e  quella  di  almeno  due  scrutatori/scrutatrici  e
recapitarlo, al termine di tutte le operazioni all'ufficio elettorale
centrale     per    il    tramite    dell'amministrazione    comunale
territorialmente  competente  che  curera'  il  sollecito  inoltro, o
secondo  altre  modalita'  da  stabilirsi  a  cura della ripartizione
provinciale competente;
      c)  includere  il  restante materiale avuto in consegna ai fini
dello  svolgimento  delle  operazioni di voto in apposito plico n. 2,
per   l'inoltro,  secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera  b),
all'ufficio elettorale centrale.
    28. Nel verbale di cui al comma 27, lettera a), sono descritte le
operazioni  compiute dall'ufficio elettorale di sezione; in ogni caso
sono riportati i seguenti dati:
      a)  la  data  e  l'ora  esatta  dell'insediamento  dell'ufficio
elettorale  nonche'  i  nominativi dei/delle componenti il medesimo e
dei/delle rappresentati di lista;
      b)  la  constatazione del numero degli elettori/delle elettrici
iscritti/e nelle liste della sezione e di quelli/e ammessi/e a votare
nella  sezione  ai  sensi  dell'Art. 40, comma 1, lettere b), c) e d)
della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modifiche;
      c)  l'indicazione  del  numero  delle  schede autenticate prima
dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
      d)  l'indicazione  nominativa  degli  elettori/delle  elettrici
ammessi/e  a  votare  ai  sensi  del comma 4 dell'Art. 46 della legge
regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche;
      e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel
modo seguente:
        1) totale dei/delle votanti;
        2)  totale  delle schede contenenti i voti validi, compresi i
voti contestati ma assegnati;
        3)  totale  delle  schede  contenenti i voti contestati e non
assegnati;
        4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
        5) totale delle schede nulle;
        6) totale delle schede bianche.
    Il  dato di cui al numero 1) e' desunto dalla lista elettorale di
sezione  nonche'  da  quelle  di  cui agli articoli 45, 46 e 47 della
legge  regionale  8  agosto  1983,  n.  7,  che  sono  servite per la
votazione,  mentre  i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) sono
desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante
del verbale;
      f)  la  succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente,
contestazione  od altro, che si sia verificato durante lo svolgimento
delle  operazioni  nonche'  la citazione delle proteste o dei reclami
presentati   all'ufficio,   con  la  precisazione  dei  provvedimenti
adottati dal/dalla presidente;
      g) l'elenco degli allegati al verbale;
      h)  l'indicazione  dell'ora  e  della  data  di  chiusura delle
operazioni;
      i)  la  firma  in  calce  di  tutti  i  componenti/di  tutte le
componenti l'ufficio e dei/delle rappresentati di lista.
    29.  I  dati  di  cui  ai  commi 27 e 28 possono essere trasmessi
all'ufficio   elettorale  centrale,  oltre  che  come  documentazione
cartacea,  anche in via informatica secondo modalita' da stabilirsi a
cura della ripartizione provinciale servizi centrali.
    30. Delle operazioni compiute dell'ufficio elettorale centrale e'
redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati:
      a)  la  data  e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonche' i
nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentati
di lista;
      b)   l'indicazione  dei  risultati  del  riesame  delle  schede
contenenti voti contestati e non assegnati;
      c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
      d)  l'indicazione  del  numero  dei  seggi assegnati a ciascuna
lista;
      e)  la  graduatoria dei candidati/delle candidate, per ciascuna
lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
      f)   l'indicazione   dei   candidati   proclamati  eletti/delle
candidate proclamate elette per ciascuna lista;
      g)  la  firma  in  calce  di  tutti  i  componenti/di  tutte le
componenti l'ufficio.
    31.  Copia  del processo verbale e' trasmessa alla commissione di
convalida  del consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui
al comma 4.
    32.  Dell'avvenuta  proclamazione  l'ufficio  elettorale centrale
invia    attestato   ai   consiglieri   provinciali   proclamati/alle
consigliere  provinciali proclamate e ne da immediata notizia al/alla
presidente  della  provincia,  perche'  la  porti  a  conoscenza  del
pubblico.
    33.  Le  spese  conseguenti all'applicazione della presente legge
sono a carico della provincia.
    34.  Le  spese  per  l'arredamento dei seggi, per la compilazione
delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze
spettanti  ai/alle componenti dell'ufficio elettorale sono anticipate
dal  comune  e  rimborsate  dalla provincia a cura della ripartizione
servizi centrali.
    35.  Al  fine  di  garantire il corretto svolgimento del servizio
elettorale  e'  concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla
giunta   provinciale   d'intesa   con   il   consorzio   dei  comuni,
proporzionalmente al numero degli iscritti/delle iscritte nelle liste
elettorali.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 14 marzo 2003
                             DURNWALDER